Condizioni Generali di Vendita di Andercore GmbH

Stato: Febbraio 2026

I. Validità delle Condizioni Generali di Vendita di Andercore GmbH

  1. Tutte le forniture di beni – in particolare materiali da costruzione – (di seguito singolarmente “Merce”) da parte di Andercore GmbH, Münzstraße 19, 10178 Berlino, Germania (di seguito: “Andercore”, “noi” o “ci”) ai clienti (di seguito singolarmente “Cliente”) sono soggette alle presenti “Condizioni Generali di Vendita di Andercore GmbH” (di seguito: “Condizioni Generali”), salvo che le parti abbiano espressamente concordato qualcosa di diverso.
  2. Le dichiarazioni verbali rese da Andercore prima o al momento della conclusione del contratto non sono giuridicamente vincolanti, e gli accordi verbali tra le parti sono sostituiti dal contratto stipulato per iscritto, a meno che dal contratto scritto non risulti espressamente che tali accordi restano vincolanti.
  3. Le integrazioni e le modifiche degli accordi raggiunti, incluse le presenti Condizioni Generali, richiedono, per la loro validità, la forma scritta o la forma testuale (ad es. e-mail). Tale requisito formale non si applica agli accordi che vengono conclusi direttamente tra le parti dopo la stipula del contratto (prevalenza degli accordi individuali ai sensi del § 305b BGB).
  4. Andercore segnala espressamente che le indicazioni relative alla Merce (ad es. pesi, misure, valori d’uso, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici), nonché le relative rappresentazioni (ad es. disegni e illustrazioni), sono solo approssimative, salvo che l’idoneità della Merce allo scopo contrattualmente previsto richieda una corrispondenza esatta. Tali indicazioni non costituiscono caratteristiche garantite, bensì descrizioni o identificazioni. Sono ammesse deviazioni conformi agli usi commerciali e deviazioni dovute a disposizioni normative o a miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti, nella misura in cui non pregiudichino l’idoneità della Merce allo scopo contrattualmente previsto.
  5. Le condizioni generali del Cliente o di terzi non trovano applicazione, anche qualora Andercore non ne contesti espressamente la validità in singoli casi e consegni la Merce senza riserve. Anche qualora Andercore faccia riferimento a una comunicazione che contenga condizioni generali del Cliente o di terzi o vi rinvii, ciò non implica alcun consenso all’applicazione di tali condizioni generali.
  6. I contratti con il Cliente tramite il portale Andercore sono conclusi esclusivamente in lingua tedesca, inglese, francese o spagnola, a seconda che il Cliente effettui l’ordine tramite la versione tedesca, inglese, francese o spagnola del portale Andercore (https://buy.andercore.com). Qualora l’ordine del Cliente venga effettuato tramite il nostro portale Andercore in lingua tedesca, è pertanto esclusivamente la versione tedesca delle presenti Condizioni Generali di Vendita a essere vincolante. Lo stesso vale per le rispettive altre versioni linguistiche disponibili nel portale Andercore.
  7. Le offerte di Andercore non costituiscono un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto. Esse rappresentano soltanto un invito a presentare un’offerta vincolante da parte del Cliente (“invitatio ad offerendum”), ad esempio sotto forma di ordine o conferma d’ordine. Un contratto si considera concluso solo nella misura e nel momento in cui Andercore accetti l’offerta del Cliente.
  8. Effettuando un ordine nel portale Andercore, il Cliente presenta un’offerta vincolante, ai sensi della Sezione I n. 7, per l’acquisto della Merce in questione. Prima di inviare l’ordine, il Cliente può correggere in qualsiasi momento i dati inseriti tramite l’apposito strumento di modifica presente nel portale Andercore.
  9. Noi confermeremo al Cliente senza indugio la ricezione dell’ordine ai sensi della Sezione I n. 8 tramite e-mail. Tale conferma non costituisce accettazione dell’offerta. L’offerta si considera accettata da noi (“conclusione del contratto di compravendita”) soltanto quando comunichiamo al Cliente l’accettazione della stessa (“conferma d’ordine”). Ciò può avvenire anche tramite e-mail. La conferma d’ordine è messa a disposizione del Cliente nel suo account del portale Andercore dopo la conclusione del contratto. Ulteriore documentazione contrattuale non viene conservata da noi dopo la conclusione del contratto.

II. Prezzi e condizioni di pagamento

  1. Qualora si tratti di prezzi di acquisto, questi si intendono «franco trasporto fino al luogo di destinazione» (CPT Incoterms 2020), vale a dire che Andercore esegue la consegna mediante la rimessa della Merce al primo vettore e organizza, a proprie spese ma a rischio del Cliente, il trasporto della Merce fino al luogo di destinazione concordato e specificamente indicato. Su richiesta del Cliente, la Merce viene assicurata, a sue spese, contro furto, danni da rottura, trasporto, incendio, acqua nonché altri rischi assicurabili.
  2. Gli imballaggi da trasporto e tutti gli altri imballaggi soggetti alla normativa sugli imballaggi non vengono ripresi da Andercore, qualora si rendano necessari. Tali materiali, ad eccezione dei pallet, passano invece in proprietà del Cliente.
  3. I prezzi sono indicati in euro e si intendono, in ciascun caso, al netto dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in occasione della conclusione o dell’esecuzione del contratto, nella misura di volta in volta vigente. Qualora i prezzi siano indicati anche in altre valute, in caso di discrepanze prevalgono i prezzi espressi in euro.
  4. Salvo diverso accordo con il Cliente, il prezzo di acquisto per una Merce deve essere pagato come segue:
    1.  il cinquanta per cento (50 %) alla conclusione del contratto, pagabile entro otto (8) giorni di calendario;
    2.  il quaranta per cento (40 %) dieci (10) giorni di calendario prima della spedizione della Merce al Cliente, al suo rappresentante o al vettore, pagabile entro otto (8) giorni di calendario; e
    3.  l’importo residuo entro trenta (30) giorni di calendario dalla consegna della Merce al Cliente, al suo rappresentante o al vettore.
  5. Andercore è autorizzata a cedere il credito a terzi mediante vero factoring. Qualora Andercore cooperi a tal riguardo con Mondu GmbH, per i pagamenti del Cliente nell’ambito dell’acquisto contro fattura si applicano inoltre (e, in caso di conflitto, con precedenza rispetto alle presenti Condizioni Generali di Vendita) le condizioni generali di Mondu (https://www.mondu.ai/de/m1-payment-postponement-agreement/), fermo restando che (i) il «processo di checkout» («Checkout-Prozess») di cui alle condizioni generali di Mondu si riferisce alla conferma d’ordine (ovvero accettazione dell’offerta) da parte di Andercore GmbH e che (ii) la sezione 1, paragrafo 2 delle condizioni generali di Mondu non trova applicazione. Le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Mondu GmbH sono disponibili al seguente link: https://www.mondu.ai/de/gdpr-notification-for-buyers/
    Un credito ceduto può essere estinto con effetto liberatorio solo mediante pagamento al rispettivo cessionario o titolare del credito. Andercore comunica al Cliente le coordinate bancarie del titolare del credito.
  6. Tutti gli importi fatturati devono essere pagati in euro e senza alcuna detrazione, salvo che una tale detrazione sia stata concordata.

III. Termini di consegna e consegne parziali

  1. Per lo scarico della Merce nel luogo di destinazione è responsabile il Cliente, salvo che si tratti di Merce consegnata come merce pallettizzata (“Stückgut”). Qualora il Cliente non sia in grado di scaricare correttamente la Merce nel luogo di destinazione, ad esempio per mancanza dell’attrezzatura di scarico necessaria, i costi aggiuntivi derivanti da tale circostanza sono a carico del Cliente. Qualora il Cliente desideri una consegna con attrezzatura di scarico, ad esempio mediante trasporto della Merce con un carrello elevatore messo a disposizione da Andercore, per tale servizio vengono addebitati costi aggiuntivi pari a EUR 625,00 (al netto) per consegna.
  2. I termini di consegna sono vincolanti soltanto se confermati espressamente da noi per iscritto o in forma testuale (ad es. tramite e-mail). Il rispetto del termine di consegna presuppone che tutte le prestazioni dovute dal Cliente siano state eseguite puntualmente – in particolare per quanto riguarda la consegna da parte sua della documentazione necessaria, delle eventuali autorizzazioni e approvazioni richieste, in particolare riguardanti i progetti, nonché l’adempimento degli obblighi di cooperazione e, se del caso, il pagamento della quota del prezzo di acquisto come descritto nella Sezione II n. 4 o come diversamente concordato tra Andercore e il Cliente. Qualora il Cliente sia in ritardo di oltre dieci (10) giorni di calendario nel pagamento di una (parziale) richiesta di prezzo di acquisto e tale ritardo superi il trenta per cento (30 %) di tale richiesta, la consegna della Merce, oppure – in caso di consegne parziali concordate – la successiva consegna parziale, può essere prorogata fino a circa quattro (4) settimane a causa dei costi di nuova approvvigionamento che sorgono per Andercore per la Merce non ancora consegnata. Se è stata concordata una spedizione o un trasporto della Merce, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della rimessa della Merce allo spedizioniere, al vettore o a un terzo incaricato del trasporto.
  3. Andercore non è responsabile per l’impossibilità di effettuare la consegna o per ritardi nella consegna qualora tali eventi siano causati da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es. difficoltà nell’approvvigionamento di materiali o energia, scioperi, serrate legittime, pandemie o epidemie, oppure mancata, inesatta o ritardata fornitura da parte dei fornitori nonostante un congruo contratto di copertura stipulato dal venditore), che non siano imputabili ad Andercore. Qualora tali eventi rendano notevolmente più difficile o impossibile la consegna o la prestazione da parte di Andercore e l’impedimento non sia soltanto temporaneo, Andercore informerà immediatamente il Cliente ed è autorizzata a recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di prestazione si prorogano o le date di consegna o di prestazione si posticipano per la durata dell’impedimento più un ragionevole periodo di avviamento.
  4. Le consegne parziali sono ammesse se
    1. la consegna parziale può essere utilizzata dal Cliente nell’ambito dello
      scopo contrattuale previsto,
    2. la consegna delle restanti parti della Merce (ad es. componenti) è garantita,
      e
    3. tale consegna non comporta per il Cliente un onere significativo o costi aggiuntivi, salvo che Andercore si dichiari disposta ad assumere tali costi.

IV. Trasferimento del rischio, accettazione, mora

  1. La spedizione e il trasporto avvengono sempre a rischio del Cliente. Il rischio passa al più tardi con la consegna della Merce (essendo determinante l’inizio delle operazioni di carico) ovvero della prestazione parziale allo spedizioniere, al vettore o ad altro terzo incaricato dell’esecuzione della spedizione, salvo che non ricorra già un caso ai sensi della Sezione IV n. 3.
  2. Il rischio passa al Cliente come descritto nella Sezione IV n. 1 anche qualora Andercore abbia assunto ulteriori prestazioni, ad esempio i costi di spedizione o il trasporto.
  3. Qualora il Cliente rifiuti l’accettazione della Merce in modo tale da determinare la mora di accettazione, oppure qualora la spedizione della Merce sia ritardata per altre ragioni imputabili al Cliente, il rischio di perimento fortuito o di deterioramento fortuito della Merce passa al Cliente all’inizio della sua mora.
  4. Se il Cliente è in mora di accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di cooperazione, egli è tenuto a risarcire ad Andercore il danno conseguente, compresi eventuali costi aggiuntivi. Qualora il Cliente sia in mora nel pagamento della Merce e Andercore eserciti pertanto diritti di rifiuto della prestazione o diritti di ritenzione relativi alla consegna di tale Merce al Cliente, con la conseguenza che Andercore riponga tale Merce in un magazzino, il Cliente è tenuto a versare ad Andercore un risarcimento minimo forfettario pari a EUR 200,00 per il coordinamento e la gestione di tale stoccaggio, salvo che il Cliente dimostri che ad Andercore non sia derivato alcun danno oppure un danno di entità inferiore a tale riguardo. Restano impregiudicati gli ulteriori diritti e le pretese di legge di Andercore, in particolare con riferimento alla pretesa di rimborso dei costi di magazzinaggio e dei costi di trasporto causati dallo stoccaggio.
  5. La Merce deve essere accettata dal Cliente per la spedizione o il trasporto anche qualora presenti difetti non essenziali; restano impregiudicati i diritti del Cliente ai sensi della Sezione VI.

V. Riserva di proprietà

  1. Le disposizioni di seguito concordate sulla riserva di proprietà servono a garantire tutte le rispettive pretese esistenti, attuali e future, di Andercore nei confronti del Cliente derivanti dal contratto concluso tra le parti.
  2. La Merce fornita da Andercore al Cliente (di seguito in questa Sezione V denominata “Merce soggetta a riserva di proprietà”) rimane di proprietà di Andercore fino al completo pagamento di tutte le pretese garantite derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale con il Cliente.
  3. L’elaborazione o trasformazione della Merce soggetta a riserva di proprietà da parte del Cliente avviene per conto di Andercore in qualità di produttore ai sensi del § 950 BGB, senza tuttavia che ciò comporti obblighi per Andercore. La Merce elaborata o trasformata è considerata Merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi della Sezione V n. 1.
  4. In caso di elaborazione, trasformazione, unione o mescolanza della Merce soggetta a riserva di proprietà con beni o oggetti di altra provenienza in un nuovo prodotto o in una massa mescolata, ad Andercore spetta una comproprietà su tale bene, in proporzione al valore fatturato della Merce soggetta a riserva di proprietà al momento della consegna rispetto al valore degli altri beni elaborati o mescolati. La quota di comproprietà è considerata Merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi della Sezione V n. 1. Nel caso in cui il bene appartenente al Cliente debba essere considerato cosa principale ai sensi del § 947 BGB, si conviene sin d’ora che una quota di comproprietà, in proporzione al valore fatturato della Merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore della cosa principale, passi ad Andercore e che il Cliente custodisca gratuitamente il bene per conto di Andercore. Anche tale quota di comproprietà è considerata Merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi della Sezione V n. 1.
  5. Il Cliente deve custodire la Merce soggetta a riserva di proprietà per conto di Andercore. Su richiesta, Andercore deve poter effettuare in qualsiasi momento, nel luogo di deposito della Merce, un inventario e una sufficiente identificazione della stessa. Il Cliente deve informare immediatamente Andercore, fornendo tutti i dettagli necessari affinché Andercore possa agire con ogni mezzo legale, di eventuali pignoramenti o altre compromissioni dei diritti di Andercore da parte di terzi.
  6. Il Cliente può rivendere la Merce soggetta a riserva di proprietà solo nel corso ordinario della sua attività commerciale, alle sue normali condizioni e a condizione che venga concordata una riserva di proprietà nella misura prevista da Andercore e che sia garantito che i suoi crediti derivanti dalla rivendita passino ad Andercore ai sensi della Sezione V nn. 7–11.
  7. Il Cliente cede sin d’ora ad Andercore i crediti derivanti dalla rivendita della Merce soggetta a riserva di proprietà, anche nell’ambito di contratti d’opera o contratti di fornitura di cose mobili da fabbricare o produrre, con tutti i relativi diritti accessori. Essi servono a garantire Andercore nella stessa misura prevista per la Merce soggetta a riserva di proprietà. Il Cliente è autorizzato a cedere tali crediti a terzi solo previa autorizzazione scritta di Andercore.
  8. Qualora il Cliente rivenda la Merce soggetta a riserva di proprietà insieme ad altri beni non forniti da Andercore, la cessione del credito derivante dalla rivendita si considera effettuata solo fino alla concorrenza del valore fatturato della Merce soggetta a riserva di proprietà di Andercore al momento della consegna. In caso di rivendita di beni sui quali Andercore detiene una comproprietà ai sensi della Sezione V n. 3 o n. 4, la cessione dei crediti riguarda la quota corrispondente al rispettivo valore della comproprietà.
  9. Qualora il credito ceduto sia inserito in un conto corrente, il Cliente cede sin d’ora ad Andercore una parte del saldo, inclusivo del saldo finale, corrispondente all’importo di tale credito.
  10. Il Cliente è autorizzato a riscuotere i crediti derivanti dalle rivendite ai sensi della Sezione V nn. 6–9 fino a revoca.
  11. Se il Cliente non adempie ai propri obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali:
    1. Andercore può vietare la rivendita, l’elaborazione e la trasformazione della Merce soggetta a riserva di proprietà, nonché la sua mescolanza o unione con altri beni;
    2. Andercore può recedere dal contratto con il Cliente – eventualmente previa concessione di un congruo termine – qualora si tratti di una violazione sostanziale delle condizioni generali; in tal caso il diritto del Cliente al possesso della Merce soggetta a riserva di proprietà decade e Andercore può richiedere la restituzione della Merce; Andercore è autorizzata a entrare nei locali dell'azienda del Cliente e a prendere possesso della Merce soggetta a riserva di proprietà a spese del Cliente e, fatti salvi gli obblighi di pagamento e gli altri obblighi del Cliente, a realizzare la Merce nel modo più vantaggioso possibile tramite vendita diretta o tramite asta; Andercore imputerà al Cliente il ricavato della realizzazione, al netto dei costi sostenuti; un eventuale eccedenza sarà versata al Cliente; e
    3. il Cliente deve comunicare ad Andercore, su richiesta, i nomi dei debitori dei crediti ceduti ad Andercore affinché Andercore possa rendere nota la cessione e riscuotere i crediti; tutti gli incassi spettanti ad Andercore derivanti dalle cessioni devono essere immediatamente trasferiti ad Andercore non appena sorgano e siano esigibili crediti di Andercore nei confronti del Cliente.
  12. Se il valore delle garanzie spettanti ad Andercore supera complessivamente i crediti di oltre il dieci per cento (10 %), Andercore è obbligata, su richiesta del Cliente, a liberare le garanzie in tale misura, a scelta di Andercore.

VI. Garanzia per vizi

  1. I diritti del Cliente per vizi presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e denuncia dei vizi (§§ 377, 381 HGB). Qualora, durante l’ispezione o successivamente, si manifesti un vizio, Andercore deve esserne informata immediatamente per iscritto, essendo sufficiente, ai fini del rispetto del termine, l’invio tempestivo della comunicazione. Se il Cliente omette la corretta ispezione e/o la denuncia dei vizi, i diritti per vizi relativi al vizio non denunciato sono esclusi. Ciò non si applica nella misura in cui un vizio non fosse riconoscibile nell’ambito di una corretta ispezione.
  2. Qualora il Cliente debba fissare un congruo termine per poter far valere diritti nei nostri confronti, tale termine deve essere di almeno due (2) settimane (salvo casi di urgenza).
  3. Qualora sussista un vizio imputabile ad Andercore, Andercore ha il diritto, a sua scelta, di procedere alla riparazione oppure alla sostituzione della Merce.
  4. Se la riparazione oppure la sostituzione falliscono, il Cliente ha il diritto, a sua scelta, di recedere dal contratto oppure di richiedere una corrispondente riduzione del prezzo di acquisto.
  5. I diritti del Cliente per vizi sono in ogni caso esclusi qualora e nella misura in cui i danni siano causati da un uso improprio o non idoneo, da un montaggio o messa in funzione errati da parte del Cliente o di terzi, da usura naturale, da trattamento e/o manutenzione scorretti o negligenti, da mezzi operativi inidonei, materiali di ricambio inadeguati, lavori edili difettosi, terreno edificabile inadatto, influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, nella misura in cui tali circostanze non siano riconducibili a una colpa di Andercore.
  6. Le pretese del Cliente al risarcimento danni o al rimborso di spese inutili sussistono solo conformemente alla Sezione VII e sono per il resto escluse.
  7. Il termine di garanzia è di un (1) anno dalla consegna oppure, qualora sia stata concordata un’accettazione, dall’accettazione. Tale riduzione del termine di prescrizione non si applica in caso di (i) dolo, (ii) assenza di una qualità garantita da Andercore oppure (iii) quando la Merce sia stata utilizzata, conformemente al suo normale impiego, per un’opera edilizia e ne abbia causato il difetto. In tali casi si applicano esclusivamente i termini legali di garanzia.

VII. Responsabilità

  1. Andercore è responsabile senza limitazioni per (i) i danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute causati da una condotta colposa di Andercore, di un suo rappresentante legale o di un suo ausiliario, oppure per (ii) i danni causati dall’assenza di una qualità garantita da Andercore, oppure (iii) in caso di comportamento doloso da parte di Andercore.
  2. Andercore è responsabile senza limitazioni per i danni causati intenzionalmente o per colpa grave da Andercore, da un suo rappresentante legale o da un suo ausiliario.
  3. In caso di violazione, causata con lieve negligenza da Andercore, da un suo rappresentante legale o da un suo ausiliario, di obblighi contrattuali essenziali, Andercore è responsabile — salvo i casi di cui alla Sezione VII n. 1 o alla Sezione VII n. 4 — solo nei limiti del danno tipico prevedibile. Sono considerati obblighi contrattuali essenziali, in via astratta, quegli obblighi (i) il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e (ii) sul cui rispetto le parti possono regolarmente fare affidamento.
  4. Rimane impregiudicata la responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotto (“Produkthaftungsgesetz”).
  5. Per il resto, la responsabilità di Andercore è esclusa.
  6. Il termine di prescrizione per le pretese di risarcimento danni nei confronti di Andercore è di un (1) anno dalla consegna oppure, qualora sia stata concordata un’accettazione, dall’accettazione, salvo nei casi di cui alla Sezione VII n. 1, Sezione VII n. 2 o Sezione VII n. 4, per i quali si applica il termine di prescrizione legale.

VIII. Diritto di esportazione

Se e nella misura in cui Andercore sia o diventi temporaneamente o permanentemente impedita nell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto o ad esso connessi a causa di disposizioni del diritto tedesco, europeo o statunitense e/o qualora l’adempimento di tali obblighi sia possibile o diventi possibile solo con rischi fattuali o giuridici, Andercore è liberata da tali obblighi. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esportazione o la spedizione. Andercore intraprenderà, a sua discrezione, gli sforzi ritenuti ragionevoli per eliminare tali impedimenti e/o rischi; in caso contrario, tali impedimenti e/o rischi sono da considerarsi forza maggiore. In tal caso, Andercore ha diritto al rimborso delle spese da essa sostenute, secondo il proprio equo apprezzamento, confidando nella possibilità e/o nell’assenza di rischi nell’adempimento dei propri obblighi, nonché dei pregiudizi che dovessero derivarle dagli impedimenti e/o dai rischi connessi all’adempimento di tali obblighi. Le parti si adopereranno al massimo per rendere possibile una prestazione sostitutiva.

IX. Varie

  1. Il foro competente per tutte le controversie in relazione al contratto è, a scelta di Andercore, Berlino oppure la sede del Cliente; per le azioni promosse dal Cliente è competente esclusivamente Berlino. Restano impregiudicate le norme di legge inderogabili in materia di competenze esclusive.
  2. Salvo diverso accordo, il luogo di adempimento è la sede legale di Andercore.
  3. Si applica il diritto tedesco, con esclusione delle norme del diritto internazionale privato, salvo diverso accordo. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (“CISG”), nonché gli altri accordi interstatali o internazionali, anche futuri, non si applicano, neppure in caso di loro recepimento nel diritto tedesco.
  4. La compensazione con contropretese da parte del Cliente o la sospensione dei pagamenti per tali pretese sono ammesse solo nella misura in cui tali contropretese siano incontestate oppure accertate con sentenza definitiva.
  5. Il Cliente non è autorizzato a cedere a terzi i crediti nei confronti di Andercore derivanti dal contratto senza il previo consenso scritto di Andercore. Sono esclusi da tale divieto i crediti pecuniari.
  6. Le transazioni con persone giuridiche di diritto pubblico e con patrimoni pubblici speciali sono trattate alla stessa stregua delle transazioni con imprenditori.

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